WHISTLEBLOWING

L’Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli Stati Membri. L’Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il “Decreto”).

Euroimpianti srl ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC.

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

Di seguito si indicano per estratto le informazioni sui canali di segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, in allegato invece si trovano tutte le indicazioni sui soggetti che possono segnalare e quali sono i reati segnalabili.

  • CHI PUO’ SVOLGERE LE SEGNALAZIONI: lavoratori dipendenti (anche tirocinanti), collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, azionisti e persone con funzione di Direzione Amministrazione e controllo che abbiano intrattenuto rapporti con la Società.

JUST ITALIA SPA ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

  • CANALE INTERNO trovate le indicazioni sulle modalità scritte e verbali, sui presupposti e sulle modalità nelle Linee Guida che si allegano;

  • CANALE ESTERNO, istituito e gestito da ANAC, può essere effettuata solo a determinate condizioni, ossia:

    • quando non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 

    • quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

    • quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

    • quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

  • DIVULGAZIONE PUBBLICA esperibile a condizioni ancora più rigorose, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si allegano:

Linee Guida

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Informativa privacy per il segnalante

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